PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209
Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private›Capo IIArt. 114 AbrogatoSanzioni per il collocamento di rischi all'estero e per l'esercizio di attività assicurative in violazione del testo unicoIn vigore dal 1 gen 2006Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoPROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209Storico versioni· 4 modificazioniLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449#art-tud-114