Art. 1
In vigore dal 16 apr 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Visto il regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1056, che ha costituito l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia;
Visto lo statuto del predetto Istituto, approvato con il citato regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera in data 10 dicembre 1958 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
L'art. 7 dello statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, è così modificato:
"La durata dell'Istituto, inizialmente fissata in trenta anni a decorrere dal 1 gennaio 1929, è prorogata di altri trenta anni a partire dal 1 gennaio 1959".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 febbraio 1959
GRONCHI
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 37. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;105#art-1