Art. 1
In vigore dal 16 apr 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Vista la richiesta formulata dal Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione terza del 14 gennaio 1959, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte e condivise;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Sono erette in ente morale le Casse comunali di credito agrario di Stintino (Sassari) e di Palmadula (Sassari).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare.
Dato a Roma, addì 13 febbraio 1959
GRONCHI
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 39. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;102#art-1