Art. 1
In vigore dal 2 apr 1959
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della, tabella che determina il numero e la residenza dei notai;
Ritenuta la necessità di elevare il numero dei posti di notaio nei comuni di Imperia e di San Remo, rispettivamente da tre a quattro e da quattro a cinque; nei comuni di Massa e di Pontremoli, del distretto notarile di Massa, rispettivamente da tre a quattro e da due a tre; nei comuni di Alassio e di Albenga, del distretto notarile di Savona, da uno a due per ciascuna sede; e di sopprimere le sedi notarili nei comuni di Dolceacqua, Badalucco, Dolcedo e Borgomaro, dei distretti riuniti di Imperia e San Remo; di Bagnone, Montignoso, Filattiera, Casola in Lunigiana e Fosdinovo, nel distretto notarile di Massa; di Andora, Calizzano, Dego, Millesimo e Sassello, nel distretto notarile di Savona; di Follo e Riomaggiore, nel distretto notarile di La Spezia;
Visti i pareri dei Consigli notarili e della Corte di appello di Genova;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel modo seguente:
a) sono aumentati i posti di notaio nelle sedi di Imperia e di San Remo, rispettivamente a quattro e a cinque; di Alassio e di Albenga, nel distretto notarile di Savona, a due per ciascuna sede; di Massa e di Pontremoli, nel distretto notarile di Massa, a quattro e a tre:
b) sono soppresse le sedi notarili nei comuni di Dolceacqua, Badalucco, Dolcedo e Borgomaro, nei distretti notarili riuniti di Imperia e San Remo; di Bagnone, Montignoso, Filattiera, Casola in Lunigiana e Fosdinovo, nel distretto notarile di Massa; di Andora, Calizzano, Dego, Millesimo e Sassello, nel distretto notarile di Savona; di Follo e Riomaggiore, nel distretto notarile di La Spezia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 febbraio 1959
GRONCHI
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 9. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-04;77#art-1