Art. 2

In vigore dal 19 mar 1959
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all' del presente decreto e ne saranno indicati i termini di validità e di cambio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 gennaio 1959 GRONCHI FANFANI - SIMONINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1959 Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 145. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-01-28;63#art-2

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Art. 2 Autorizzazione alla emissione di una serie di francobolli celebrativi dei Giochi Olimpici di Roma 1960. — Testo vigente | Portale Normativo