Art. 2
In vigore dal 7 apr 1959
Al fine di porre l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro in grado di sostenere i particolari oneri connessi con la prima applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 335, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse marittime corrisponderanno all'Associazione stessa, in aggiunta al contributo di cui all', una addizionale pari allo 0,05 per cento dei contributi incassati.
L'addizionale di cui al precedente comma è applicabile sino a tutto il 31 dicembre 1958.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 1959
GRONCHI
FANFANI - VIGORELLI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 15. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-01-27;88#art-2