Tariffa professionale per ragionieri e periti commerciali›Titolo I
Art. 1
AbrogatoValutazione dell'opera professionale del ragioniere e perito commerciale
In vigore dal 10 mar 1959 al 21 dic 2008
TARIFFA PROFESSIONALE
PER I RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
.
Valutazione dell'opera professionale del ragioniere e perito commerciale
L'opera del professionista ragioniere e perito commerciale va compensata avuto riguardo alla natura della pratica affidatagli (entità, complessità, delicatezza, urgenza, ecc.), alla importanza della medesima, alla responsabilità assunta e al beneficio procurato ai cliente, avuto anche riguardo all'importanza della città in cui il professionista stesso risiede.
La tariffa, pertanto, indica nella maggior parte dei oasi, per ogni prestazione o per gruppo di prestazioni professionali, onorari minimi e massimi fondati sugli elementi obbiettivi delle prestazioni stesse, da adeguarsi, tali onorari, a seconda che concorrano una o più delle suddette speciali condizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-01-25;42#art-tpp-1