Art. 3
In vigore dal 12 feb 1959
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verrà senz'altro soppresso con l'obbligo per l'ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 gennaio 1959
GRONCHI
MORO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato atta Corte dei conti, addì 26 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 60. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-01-22;6#art-3