Art. 1

In vigore dal 18 mar 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la istanza in data 21 febbraio 1950, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Pers del comune di Montenars (Udine) ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di Luserva; Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Montenars in data 6 dicembre 1953, n. 52; del Consiglio comunale di Lusevera in data 28 giugno 1953, n. 14; del Consiglio provinciale di Udine in data 5 marzo 1955, n. 3499, ed in data 25 maggio 1957, n. 8573, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola; Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Edito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 3 dicembre 1957, numero 1945; Sulla proposta dei Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . La frazione Pers è distaccata dal comune di Montenars ed aggregata al comune di Lusevera, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.
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