Art. 2
In vigore dal 25 feb 1959
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, numero 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine entro il quale le opere di cui al precedente dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni cinque, sempre a decorrere dalla data suddetta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 gennaio 1959
GRONCHI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 85. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-01-13;15#art-2