Art. 1

In vigore dal 8 apr 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2214, emesso nell'adunanza del 26 novembre 1958; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Ginosa, in provincia di Taranto, limitatamente al rione Populicchio, di ettari tre, indicato con tinta rossa fra le vie Puglie e Manzoni nell'annessa planimetria n. 10224, in data 23 agosto 1958, vistata dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 gennaio 1959 GRONCHI TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1959 Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 17. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-01-09;89#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Inclusione parziale dell'abitato di Ginosa, in provincia di Taranto, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo