Art. 1
In vigore dal 4 mar 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 210 del 26 giugno 1958, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia ha stabilito di acquistare due locali ed accessori per adibirli ad uso di portierato e custodia della propria sede;
Udito il parere dei Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il Commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia è autorizzata ad acquistare dal dott. Italo Sainaghi, due vani ed accessori ubicati nell'ammezzato dell'edificio sito in La Spezia, piazza Italia n. 16, alle condizioni previste nella deliberazione n. 210 del 26 giugno 1958.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 gennaio 1959
GRONCHI
BO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 95. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-01-09;35#art-1