Art. 1
In vigore dal 5 mar 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Viste le leggi 31 ottobre 1958, numeri 965, 966, 972 e 975;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1958-59, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 5. - Interessi e premi, ecc.. L. 3.800.000.000
Ministero delle finanze:
Cap. n. 159. - Restituzioni e
rimborsi, ecc.......................... L. 10.000.000.000
Cap. n. 254. - Restituzione di
diritti, ecc........................... L. 12.000.000.000
Ministero della pubblica istruzione:
Cap. n. 56. - Scuole magistrali,ecc.. L. 16.300.000
Ministero dell'interno:
Cap. n. 47. - Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza - Stipendi, ecc..... L. 750.000.000
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L. 26.566.300.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 gennaio 1959
GRONCHI
FANFANI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 107. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-01-08;39#art-1