Art. 1
In vigore dal 28 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956,
n. 1600;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1933, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contribuito dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1600, sono portati rispettivamente a L. 1.823.250 e L. 5.382.000 annue.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 gennaio 1959
GRONCHI
FANFANI - VIGORELLI - BO
Visto, il Guardasigilli:
GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 14. - RELLEVA
Note all'articolo
- Il D.P.R. 25 agosto 1961, n. 1157 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1959, n. 1, sono portati rispettivamente a L. 2.099.500 e L. 6.129.500 annue".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-01-08;1#art-1