Art. 1

In vigore dal 8 mar 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 25/2115, emesso nell'adunanza del 29 settembre 1958; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, sono aggiunti, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quelli delle frazioni Mottes, Montas, Foca e Conca del comune di Rivamonte, in provincia di Belluno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 dicembre 1958 GRONCHI TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1959 Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 116. - RELLEVA
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Art. 1 Inclusione degli abitati delle frazioni Mottes, Montas, Foca e Conca del comune di Rivamonte, in provincia di Belluno, fra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo