Art. 3
In vigore dal 16 apr 1959
I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sarà anche indicato il giorno di presentazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1958
GRONCHI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 36. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-23;1289#art-3