Art. 3

In vigore dal 11 apr 1959
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui il precedente articolo sarà senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'Ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio, che possa spettare al titolare del posto stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-23;1286#art-3

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