Art. 1

In vigore dal 11 apr 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione stipulata in Pavia in data 29 luglio 1958 e l'atto aggiuntivo alla medesima stipulato in Pavia il 12 settembre 1958 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pavia.
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