Art. 1
In vigore dal 13 mar 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo", con sede in Palermo, e 28 febbraio 1957, n. 479, che ne ha approvato il vigente statuto;
Vista la deliberazione 18 gennaio 1958 del Consiglio generale dell'Ente, contenente proposta di modifica al predetto statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
Lo statuto dell'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1957, n. 479, è modificato come appresso:
Art. 7. - È abrogato e sostituito dal seguente:
"Il Consiglio generale è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con la Amministrazione regionale siciliana;
a) cinque membri in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato e, precisamente: uno del Ministero dell'industria e del commercio, uno del Ministero del commercio con l'estero, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero del tesoro e uno del Ministero degli affari esteri;
b) un rappresentante del Commissariato per il turismo:
c) quattro membri in rappresentanza della Regione e cioè: uno in rappresentanza della Presidenza del Governo regionale, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale delle finanze;
d) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo;
e) un rappresentante del comune di Palermo;
f) un rappresentante del Banco di Sicilia;
g) un rappresentante della Cassa di risparmio V.E.;
h) un rappresentante dell'organizzazione delle Camere di commercio della Sicilia;
i) un rappresentante dell'organizzazione regionale dei commercianti;
l) un rappresentante dell'organizzazione regionale degli industriali;
m) un rappresentante dell'organizzazione regionale degli agricoltori;
n) un rappresentante dell'organizzazione regionale degli artigiani;
o) un rappresentante dell'organizzazione regionale dei dirigenti di aziende industriali e commerciali;
p) un rappresentante dei lavoratori della provincia di Palermo, designato dal competente Assessorato regionale;
q) un rappresentante della Federazione regionale coltivatori diretti della Sicilia;
r) un rappresentante dell'Associazione siciliana agenti e rappresentanti dell'industria e del commercio.
Dove non esistano o non siano funzionanti organizzazioni regionali, la designazione verrà fatta dalle rispettive organizzazioni provinciali di Palermo.
I componenti il Consiglio generale durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Nel caso di vacanza di posto, gli enti competenti provvederanno alle nuove designazioni. La durata in carica del nuovo eletto sarà quella del membro cui è succeduto.
Le cariche di presidente e di componente il Consiglio generale sono gratuite".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1958
GRONCHI
BO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 127. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-23;1271#art-1