Art. 1
In vigore dal 18 gen 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visto il decreto Ministeriale in data 25 agosto 1958, con il quale il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario, è stato autorizzato ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvato lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario, composto di 13 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 7 dicembre 1958
GRONCHI
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 152. - RELLEVA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-07;1109#art-1