Art. 1

In vigore dal 7 feb 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741; Vedute e proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 41 è sostituito dal seguente: "La Facoltà di lettere e filosofia conferisce: a) la laurea in lettere; b) la laurea in filosofia; c) la laurea in lingue e letterature stranieri moderne (indirizzo europeo)". Dopo l'art. 43 è aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 44. - La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) letteratura italiana; 2) letteratura latina; 3) glottologia; 4) una lingua e letteratura straniera, moderna; 5) una seconda lingua e letteratura straniera moderna; 6) filologia, romanza (o germanica, o slava o ugrofinnica); 7) storia medioevale; 8) storia moderna; 9) storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna); 10) geografia. Sono insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4), 5) e 6): 1) lingua e letteratura francese; 2) lingua e letteratura spagnola; 3) lingua e letteratura portoghese; 4) lingua e letteratura romena; 5) lingua e letteratura inglese; 6) lingua e letteratura tedesca; 7) lingua e letteratura olandese e fiamminga; 8) lingua e letteratura scandinave; 9) lingua e letteratura russa; 10) lingua e letteratura polacca; 11) lingua e letteratura cecoslovacca; 12) lingua e letteratura serbo-croata; 13) lingua e letteratura slovena; 14) lingua e letteratura bulgara; 15) lingua e letteratura ungherese; 16) lingua e letteratura neo-greca; 17) lingua e letteratura albanese; 18) una lingua e letteratura moderna dell'Asia e dell'Africa; 19) filologia romanza; 20) filologia germanica; 21) filologia slava; 22) filologia ugro-finnica; 23) letteratura anglo-americana; 24) letteratura ispano-americana; 25) letteratura brasiliana; 26) storia della lingua italiana; 27) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea; 28) storia delle tradizioni popolari; 29) storia dell'arte medioevale; 30) storia della musica; 31) storia del teatro e dello spettacolo; 32) letteratura greca; 33) lingua e letteratura latina medioevale; 34) storia e filologia bizantina (o filologia bizantina); 35) storia romana; 36) storia greca; 37) storia dell'Europa orientale; 38) storia della filosofia; 39) storia della filosofia moderna e contemporanea; 40) filosofia del linguaggio. Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà. L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive. Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta. Gli esami di letteratura italiana e di letteratura, latina comprendono una prova scritta preliminare. Se gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna sono riuniti in un'unica cattedra, i corsi rispettivi devono essere tenuti alternativamente. Il preside, sentita, ove ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 novembre 1958 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1959 Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 20, - RELLEVA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-24;1200#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo