Art. 1
In vigore dal 27 set 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1491, con il quale è stato istituito con decorrenza 1 ottobre 1957 l'Istituto professionale per l'agricoltura di Genova Sant'Ilario;
Ritenuto che occorre procedere a sopprimere, con la stessa decorrenza, la Scuola tecnica agraria statale ivi funzionante;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
L' del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1491, è modificato come segue:, "A decorrere dal 1 ottobre 1957 è istituita in Genova Sant'Ilario una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura.
A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica agraria di Genova Sant'Ilario è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale, già aggregata alla predetta Scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 novembre 1958
GRONCHI
TUONO- TAMBRONI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 106. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-20;1315#art-1