Art. 5

In vigore dal 1 apr 1959
L'impiegato di prima nomina o trasferito deve raggiungere la sede assegnatagli nel termine di giorni trenta dalla data di registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti. La decorrenza dello stipendio, per l'impiegato di prima nomina, comincia dal giorno in cui questi ha assunto l'esercizio delle sue funzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-12;1280#art-5

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