Art. 1
In vigore dal 16 dic 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli della legge 16 giugno 1932, n. 834;
Viste le domande presentate da 1584 coltivatori di cedro della provincia di Cosenza, intese ad ottenere la costituzione di un Consorzio obbligatorio con il fine di stabilire una razionale organizzazione tecnica ed economica della produzione dei cedri, secondo gli indirizzi risultanti dallo schema di statuto e relazione illustrativa allegati alle domande stesse;
Considerato che i richiedenti rappresentano oltre il 70 per cento di tale produzione;
Ritenuto che la costituzione del Consorzio corrisponde alle esigenze dell'economia generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
È istituito, con sede in Diamante, il Consorzio obbligatorio fra tutti i produttori di cedro della provincia di Cosenza.
Il Consorzio avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 novembre 1958
GRONCHI
FANFANI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 51. - RELLEVA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-09;1036#art-1