Art. 1
In vigore dal 8 gen 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 20 giugno 1958, n. 625;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1958-59, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 492 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1958-59, è autorizzata la prelevazione di L. 765.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario;
Ministero del tesoro:
Cap. n. 260. - Fitto di locali...................... L. 60.000.000 Cap. n. 293. - Spese per provvedimenti contro le
endemie, ecc.......................................... " 100.000.000
Ministero delle finanze:
Cap. n. 198-bis (di nuova istituzione). - Spese
per la raccolta di elementi e di mezzi di prova per
l'accertamento delle imposte dirette................. " 100.000.000 Cap. n. 237. - Acquisto, costruzione, ecc............ " 150.000.000
Ministero degli affari esteri:
Cap. n. 20. - Indennità e rimborso, ecc........... " 26.000.000 Cap. n. 71. - Spese eventuali all'estero............. " 44.000.000
Ministero della pubblica istruzione:
Cap. n. 83. - Indennità e compensi, ecc............. " 285.000.000
----------- L. 765.000.000
-----------
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1958
GRONCHI
FANFANI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 124. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-31;1081#art-1