Art. 1

In vigore dal 13 feb 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per i trasporti; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla costruzione ed alla gestione della galleria stradale del Gran San Bernardo, conclusa in Berna il 23 maggio 1958, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'art. 11 della Convenzione stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 ottobre 1958 GRONCHI FANFANI - PRETI - TOGNI - ANGELINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1959 Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 57. - RELLEVA
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Art. 1 Esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla costruzione ed alla gestione della galleria stradale del Gran San Bernardo, conclusa a Berna il 23 maggio 1958. — Testo vigente | Portale Normativo