Art. 1

In vigore dal 25 apr 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 22, lettera b), e 24, commi primo e quinto, della legge 22 novembre 1954, n. 1136; Visto l'articolo unico, comma terzo, del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138; Visto l', comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307; Viste le proposte formulate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 13, comma primo, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136; Sentita la Commissione centrale di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste; Decreta: . Per l'anno 1958, il contributo di cui all'art. 22, lettera 14, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è stabilito, per ogni giornata di lavoro necessaria per la coltivazione del fondo o per l'allevamento od il governo del bestiame per ciascuna azienda condotta da coltivatori diretti soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro le malattie: nella misura di L. 24 nelle Province di cui all'allegata tabella A;, nella misura di L. 18 nelle Province di cui all'allegata tabella B; nella misura di L. 12 nelle rimanenti Province.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-18;1294#art-1

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