Art. 1
In vigore dal 25 apr 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 22, lettera b), e 24, commi primo e quinto, della legge 22 novembre 1954, n. 1136;
Visto l'articolo unico, comma terzo, del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;
Visto l', comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307;
Viste le proposte formulate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 13, comma primo, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136;
Sentita la Commissione centrale di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
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Per l'anno 1958, il contributo di cui all'art. 22, lettera 14, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è stabilito, per ogni giornata di lavoro necessaria per la coltivazione del fondo o per l'allevamento od il governo del bestiame per ciascuna azienda condotta da coltivatori diretti soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro le malattie:
nella misura di L. 24 nelle Province di cui all'allegata tabella A;, nella misura di L. 18 nelle Province di cui all'allegata tabella B;
nella misura di L. 12 nelle rimanenti Province.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-18;1294#art-1