Art. 1
In vigore dal 5 dic 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560, che istituisce per gli ufficiali della Guardia di finanza la medaglia al merito di lungo comando;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
I periodi minimi di comando di reparto previsti dall'art. 3 del regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560, per il conferimento agli ufficiali della Guardia di finanza della "Medaglia militare al merito di lungo comando" sono così modificati:
Medaglia d'oro........................ 20 anni Medaglia d'argento...................... 15 anni Medaglia di bronzo...................... 10 anni
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 ottobre 1958
GRONCHI
FANFANI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 9. - RELLEVA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-18;1010#art-1