Art. 1
In vigore dal 20 mag 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Salerno in data 24 settembre 1956, n. 106, e del Consiglio comunale di Pellezzano in data 3 ottobre 1957, n. 21, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni;
Considerato che le condizioni della rettifica sono state fissate d'accordo dalle Amministrazioni comunali, con le deliberazioni suindicate;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Salerno in data 8 gennaio 1958, n. 7, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola;
Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 30 agosto 1958, n. 1510;
Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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Il confine tra i comuni di Salerno e di Pellezzano, in provincia di Salerno, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1303#art-1