Art. 1

In vigore dal 18 gen 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447; Visto il decreto Presidenziale 22 dicembre 1954, n. 1459, con il quale è stato approvato e reso esecutorio l'atto 7 ottobre 1954 per la nuova concessione alla Compagnie des Chemins de Fer du Midi de l'Italie della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife; Ritenuto che, in dipendenza dell'accordata proroga al termine di ultimazione dei lavori oggetto del suindicato atto 7 ottobre 1954, la predetta Compagnia ha chiesto la riduzione da un decimo ad un ventesimo della percentuale trattenuta a garanzia sull'ammontare degli stati di avanzamento; Udita la Commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui all'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo stipulato in data 17 marzo 1958 con la Compagnie des Chemins de Fer du Midi de l'Italie per la riduzione ad un ventesimo della percentuale trattenuta a garanzia sull'ammontare degli stati d'avanzamento relativi ai lavori di ricostruzione e trasformazione del tronco Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife, concessi con atto 7 ottobre 1954, approvato con decreto Presidenziale 22 dicembre 1954, n. 1459. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 ottobre 1958 GRONCHI FANFANI - ANGELINI - ANDREOTTI - PRETI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1958 Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 145. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1107#art-1

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Art. 1 Approvazione dell'atto 17 maggio 1958, aggiuntivo all'atto di nuova — Testo vigente | Portale Normativo