Art. 1

In vigore dal 26 dic 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regolamento per i ragionieri geometri del Genio militare, approvato con regio decreto 6 ottobre 1911, n. 1326; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. La, lettera f) del quarto comma dell' del regolamento per i ragionieri geometri del Genio militare, approvato con regio decreto 6 ottobre 1911, n. 1326, è sostituita dalla seguente: "f) avere il diploma di geometra o di perito agrimensore". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 ottobre 1958 GRONCHI FANFANI - SEGNI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1958 Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 57. - RELLEVA
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Art. 1 Modificazione al regolamento per i ragionieri geometri del Genio militare, approvato con regio decreto 6 ottobre 1911, n. 1326. — Testo vigente | Portale Normativo