Art. 1
In vigore dal 17 dic 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;
Considerato che, con decreto del Ministro per i trasporti n. 4071 del 21 febbraio 1958, il servizio ferroviario è stato definitivamente sospeso sul tronco di linea Minturno-Castelforte-Cellole Fasani;
Ritenuta l'opportunità di sopprimere il tronco di linea in questione;
Udito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
È soppresso il tronco ferroviario a scartamento ordinario Minturno-Castelforte-Cellole Fasani.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 ottobre 1958
GRONCHI
FANFANI - ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 48. - RELLEVA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1039#art-1