Art. 1

In vigore dal 17 dic 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848; Considerato che, con decreto del Ministro per i trasporti n. 4071 del 21 febbraio 1958, il servizio ferroviario è stato definitivamente sospeso sul tronco di linea Minturno-Castelforte-Cellole Fasani; Ritenuta l'opportunità di sopprimere il tronco di linea in questione; Udito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È soppresso il tronco ferroviario a scartamento ordinario Minturno-Castelforte-Cellole Fasani. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 ottobre 1958 GRONCHI FANFANI - ANGELINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1958 Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 48. - RELLEVA
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Art. 1 Soppressione del tronco ferroviario Minturno-Castelforte-Cellole Fasani a scartamento ordinario. — Testo vigente | Portale Normativo