Art. 1

In vigore dal 17 dic 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848; Considerato che, con decreto del Ministro per i trasporti del 21 febbraio 1958, n. 4069, il servizio ferroviario è stato definitivamente sospeso sulla linea Lucca-Pontedera; Ritenuta l'opportunità di sopprimere la linea in questione; Udito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È soppressa la linea ferroviaria a scartamento ordinario Lucca-Pontedera. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 ottobre 1958 GRONCHI FANFANI - ANGELINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1958 Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 46. - RELLEVA
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Art. 1 Soppressione della linea, ferroviaria Lucca-Pontedera a scartamento ordinario. — Testo vigente | Portale Normativo