Art. 1
In vigore dal 7 dic 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 86 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto l'art. 98, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Ritenuta la necessità di provvedere alla istituzione di una corporazione di piloti nel porto di Gaeta per garantire la sicurezza della navigazione in quel porto dato l'aumento del traffico;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;
Decreta:
È istituita una corporazione di piloti nel porto di Gaeta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 ottobre 1958
GRONCHI
FANFANI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 19. - RELLEVA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1017#art-1