Art. 1

In vigore dal 7 dic 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1305, concernente la istituzione di una bandiera navale per la Marina militare e per la Marina mercantile; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: Articolo unico. I natanti a motore in dotazione all'Arma dei carabinieri, con comandante ed equipaggio appartenenti all'Arma stessa, innalzano, nei servizi di polizia marittima, lacuale e fluviale e di rappresentanza, la bandiera navale della Marina militare, di cui all', comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1305. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 settembre 1958 GRONCHI SEGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1958 Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 15. - RELLEVA
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Art. 1 Autorizzazione all'Arma dei carabinieri ad innalzare, sui propri natanti a motore, nei servizi di polizia marittima, lacuale e fluviale e di rappresentanza, la bandiera navale della Marina militare. — Testo vigente | Portale Normativo