Art. 1
In vigore dal 7 dic 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1305, concernente la istituzione di una bandiera navale per la Marina militare e per la Marina mercantile;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
Articolo unico.
I natanti a motore in dotazione all'Arma dei carabinieri, con comandante ed equipaggio appartenenti all'Arma stessa, innalzano, nei servizi di polizia marittima, lacuale e fluviale e di rappresentanza, la bandiera navale della Marina militare, di cui all', comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1305.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 1958
GRONCHI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 15. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-30;1016#art-1