Art. 1
In vigore dal 5 dic 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;
Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il voto 17 gennaio 1958, n. 22, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nei territori dei seguenti comuni della provincia di Ravenna:
Fusignano, Castel Bolognese, Faenza, Solarolo, Bagnara di Romagna, Cotignola, Lugo e Sant'Agata sul Santerno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 1958
GRONCHI
FANFANI - TOGNI -
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 13. - RELLEVA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-30;1006#art-1