Art. 1
In vigore dal 18 mar 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 17 del Codice civile concernente l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati da parte delle persone giuridiche;
Visti gli delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;
Visto lo statuto del Fondo di previdenza "Gino Caccianiga" per il trattamento a riposo degli stipendiati e salariati della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana;
Considerato che detto Fondo svolge la propria attività nell'ambito della provincia di Treviso e che, pertanto, si appalesa opportuno delegare al Prefetto della Provincia stessa, l'esercizio della facoltà di autorizzare l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati da parte del Fondo medesimo;
Udito il parere, del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
È delegato al Prefetto della provincia di Treviso l'esercizio della facoltà di autorizzare l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati da parte del Fondo di previdenza "Gino Caccianiga" per il trattamento a riposo degli stipendiati e salariati della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana, con sede in Treviso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 settembre 1958
GRONCHI
VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Corte dei conti della Repubblica italiana - Registrato in conformità della deliberazione della Sezione del controllo in data 19 febbraio 1959 - Addì 27 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 128. - RELLEVA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-23;1277#art-1