Art. 1
In vigore dal 2 nov 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista l'istanza in data 6 aprile 1952, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Valle Goria-Antoniassi del comune di Dusino San Michele (Asti) ha chiesto l'aggregazione della predetta frazione al comune di Villafranca d'Asti;
Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Dusino San Michele in data 21 settembre 1952, n. 35, ed in data 28 luglio 1956, n. 24; del Consiglio comunale di Villafranca d'Asti in data 16 agosto 1952, n. 123, in data 16 luglio 1956, n. 100, ed in data 31 luglio 1957, n. 127, e del Consiglio provinciale di Asti in data 1° agosto 1956, n. 25, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;
Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 luglio 1958, n. 1094;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
.
La frazione Valle Goria-Antoniassi è distaccata dal comune di Dusino San Michele ed aggregata al comune di Villafranca d'Asti, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-02;942#art-1