Art. 1
In vigore dal 24 ott 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967, e 5 febbraio 1931, n. 225;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto-legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pesaro in data 18 giugno 1958 e del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Urbania in data 8 giugno 1958;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il Monte di credito su pegno di Urbania, con sede in Urbania (Pesaro) è incorporato nella Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro.
Le modalità dell'incorporazione e le norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, comma primo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 settembre 1958
GRONCHI
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 73. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-02;928#art-1