Art. 2

In vigore dal 1 set 1958
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 agosto 1958 GRONCHI FANFANI - PRETI - ANDREOTTI - MEDICI - FERRARI-AGGRADI - BO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1958 Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 12. - DI PRETORO
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Art. 2 Proroga dal 1° settembre a non oltre il 30 novembre 1958, del dazio — Testo vigente | Portale Normativo