Art. 1
In vigore dal 10 set 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visto il decreto Ministeriale in data 28 aprile 1958, con il quale la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde è stata autorizzata ad istituire, presso il proprio Credito fondiario, una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopracitata;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvato lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, composto di undici articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 luglio 1958
GRONCHI
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 191. - DI PRETORO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-07-30;845#art-1