Art. 1

In vigore dal 10 set 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 13 ottobre 1927, n. 1996, con il quale il comune di Onore fu soppresso ed aggregato al comune di Castione della Presolana; Viste le istanze in data 6 febbraio ed 8 maggio 1955, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del soppresso comune di Onore ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Castione della Presolana in data 8 dicembre 1955, n. 24, e del Consiglio provinciale di Bergamo in data 17 novembre 1956, n. 103, con le quali fu espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 3 giugno 1958, n. 979; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Onore, in provincia di Bergamo, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
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