Art. 1

In vigore dal 7 set 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo "Fiera internazionale di Genova", con sede in Genova, e ne è stato approvato lo statuto; Viste le deliberazioni 22 ottobre 1957 e 16 aprile 1958 del Consiglio di amministrazione dell'Ente, contenenti modifiche al predetto statuto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Articolo unico. Lo statuto dell'Ente autonomo "Fiera internazionale di Genova", approvato con decreto Presidenziale 24 febbraio 1956, n. 310, è modificato come segue: Art. 3, quarto comma. - Sarà, inoltre, considerato benemerito dell'Ente ogni altro ente pubblico o privato, società o persona, che versi "una tantum" una somma da stabilirsi all'atto della ammissione. L'organizzazione delle manifestazioni patrocinate dall'Ente dovrà essere, in ogni caso, affidata esclusivamente ad enti o persone offrenti tutte le necessarie garanzie di carattere tecnico, finanziario e morale. Art. 4. - Il patrimonio dell'Ente è costituito: a) dal capitale che verrà inizialmente conferito da ciascuno degli enti fondatori nel complessivo ammontare di L. 50.000.000, così ripartito: 7/22 = L. 16.000.000 dal comune di Genova; 5/22 = L. 11.000.000 dalla provincia di Genova; 4/22 = L. 9.000.000 dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova; 3/22 = L. 7.000.000 dal Consorzio autonomo del porto di Genova; 3/22 = L. 7.000.000 dall'Ente provinciale per il turismo di Genova; b) dalla quota di attività netta di ciascun esercizio da riservarsi ad incremento del patrimonio, ai sensi dell' del presente statuto. L'Ente sarà dotato di un quartiere fieristico stabile, funzionalmente idoneo rispetto ai progressi che esso intende realizzare. Sono assicurati, a cura dei fondatori e degli aderenti, i mezzi finanziari iniziali per l'esercizio della sua attività, indipendentemente da ogni eventuale contributo finanziario da parte dello Stato. Art. 5. - Alla gestione dell'Ente si provvede: a) con la rendita netta del patrimonio; b) con il ricavo del fitto degli stands, spazi ed aree, della pubblicità e di ogni altra concessione; c) con i proventi dei biglietti d'ingresso degli abbonamenti e di ogni altra iniziativa fieristica; d) con i contributi che verranno successivamente conferiti dagli enti fondatori, dai sostenitori, dai benemeriti o da altri enti o persone. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 luglio 1958 GRONCHI BO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 185. - DI PRETORO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-07-09;836#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazione dello statuto dell'Ente autonomo "Fiera internazionale di Genova", con sede in Genova. — Testo vigente | Portale Normativo