Art. 1
In vigore dal 28 ago 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Macerata in data 26 marzo 1958 e del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Macerata in data 29 marzo 1958;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il Monte di credito su pegno di Macerata, con sede in Macerata, è incorporato nella Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata.
Le modalità dell'incorporazione e le norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 17 luglio 1947, n. 691.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 luglio 1958
GRONCHI
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 167. - DI PRETORO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-07-09;804#art-1