Art. 1

In vigore dal 18 apr 1959
N. 1291. Decreto del Presidente della Repubblica, 9 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri: 1) vengono revocate le dichiarazioni di zone di endemia malarica contenute nei regi decreti: 31 gennaio 1904, n. 46, per i comuni di Campagnatico, Ginigiano, Manciano, Pitigliano, Scansano; 22 febbraio 1903, n. 89, per i comuni di Magliano Toscana (ora, Magliano in Toscana), Massa Marittima (anche per la parte di territorio ceduto al derivato nuovo comune di Follonica); 14 giugno 1903, n. 266, per il comune di Roccastrada (meno la parte di territorio ceduto al comune di Grosseto); 25 luglio 1904, n. 442, per i comuni Roccalbegna, Santa Fiora (anche per la parte di territorio ceduto al derivato nuovo comune di Castell'Azzara), Sorano, tutti della provincia di Grosseto; 2) vengono confermate le dichiarazioni di endemia malarica di cui ai regi decreti: 29 settembre 1902, n. 441, per i comuni di Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello; 22 febbraio 1903, n. 89 (limitatamente alla dichiarazione per il comune di Gavorrano); 14 giugno 1903, n. 266 (per la sola parte di territorio ceduto dal comune di Roccastrada a quello di Grosseto); 25 luglio 1904, n. 442 (limitatamente alla dichiarazione per il comune di Monte Argentario), tutti della provincia di Grosseto. Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1959 Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 35. - VILLA
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Art. 1 Revoca e conferma di dichiarazioni di zone di endemia malarica relative ad alcuni Comuni della provincia di Grosseto. — Testo vigente | Portale Normativo