Art. 1
In vigore dal 19 ott 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Università degli studi "L. Bocconi" di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
Lo statuto della libera Università "L. Bocconi" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Il primo comma - parte prima - dell'art. 7 è sostituito dal seguente:
"Il ruolo organico dei professori di materie fondamentali è costituito di sei posti, compreso quello istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1226".
Il secondo comma dell'art. 34 è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 giugno 1958
GRONCHI
MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 57. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-06-27;921#art-1