Art. 2

In vigore dal 5 set 1958
Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Porto Ceresio ed il ricostituito comune di Besano, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Porto Ceresio. È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nello art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Porto Ceresio, che sarà inquadrato negli organici del comune di Besano, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 giugno 1958 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 177. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-06-27;829#art-2

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Art. 2 Ricostituzione del comune di Besano, in provincia di Varese. — Testo vigente | Portale Normativo