Art. 1

In vigore dal 28 ago 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni n. 554 in data 10 novembre 1956 e n. 34 in data 24 novembre 1956 dei Consigli comunali di Turbigo e rispettivamente di Castano Primo, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni; Considerato che le condizioni della rettifica sono state fissate d'accordo dalle Amministrazioni comunali, con le deliberazioni suindicate; Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Milano n. 91 in data 10 dicembre 1957, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola; Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 aprile 1958, n. 707; Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . Il confine fra i comuni di Turbigo e di Castano Primo, in provincia di Milano, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-06-19;799#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo