Art. 1

In vigore dal 28 ago 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2769, con il quale il comune di Lucinasco fu soppresso ed aggregato al comune di Chiusavecchia; Viste le istanze in data 22 e 28 gennaio 1956, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del soppresso comune di Lucinasco ne ha chiesto la ricostituzione in comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Chiusavecchia in data 25 marzo 1956, n. 471, e del Consiglio provinciale di Imperia in data 8 ottobre 1956, n. 51, con le quali fu espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 aprile 1958, n. 637; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Lucinasco, in provincia di Imperia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
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