Art. 1

In vigore dal 5 ott 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2481 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 91. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di "statistica". Art. 92. - Al primo comma, relativo alle propedeuticità degli esami nel corso di laurea in scienze naturali, è aggiunta la seguente disposizione: "non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di fisiologia senza aver prima superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica". Art. 95. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di "scienza dell'alimentazione". Art. 96. - All'articolo relativo alle propedeuticità degli esami nel corso di laurea in scienze biologiche, è aggiunta la seguente disposizione: "non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di fisiologia senza aver prima superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica". Art. 98. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto quello di "Istituto di chimica fisica" in sostituzione dell'"Istituto di chimica industriale" che viene soppresso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 giugno 1958 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1958 Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 44. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-06-18;901#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. — Testo vigente | Portale Normativo